Il quadro legale
Strategia nazionale
La Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive (UFAM 2016) definisce le misure necessarie da adottare per contrastare le specie esotiche invasive e illustra e precisa le relative normative nazionali. Questa strategia offre una panoramica dei trattati internazionali, delle leggi e delle ordinanze federali che disciplinano la gestione delle specie esotiche invasive.
Basi legali
La lotta contro le specie esotiche invasive animali rientra in un quadro normativo ben definito. Diverse ordinanze federali definiscono le misure di prevenzione, sorveglianza e lotta applicabili in Svizzera:
Leggi e Ordinanze:
- Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA): mira a proteggere l'essere umano, gli animali, l'ambiente e la diversità biologica dai pericoli e dai danni legati all'impiego di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti. Essa definisce gli organismi esotici e disciplina l'impiego di organismi esotici nell'ambiente. L'Allegato 2.1 (art. 15 cpv. 2) elenca le specie animali esotiche invasive il cui impiego diretto nell'ambiente è vietato (divieto di vendita, importazione ed esportazione).
- Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP): L’Allegato 2 (art. 7 et 8) elenca le specie ittiche esotiche tollerate (uso limitato e regolamentato) e l’Allegato 3 (art. 7, 8 e 9a), le specie ittiche esotiche pericolose (vietate).
- Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP): vieta il rilascio di animali esotici (Art. 8a) e definisce le specie la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione (Allegato 1) o vietate (Allegato 2).
- Ordinanza sulle epizoozie (OFE): regola la prevenzione e la lotta contro le malattie contagiose degli animali domestici in Svizzera. Classifica le malattie animali in quattro categorie: epizoozie altamente contagiose (Art. 2), epizoozie da eradicare (Art. 3), epizoozie da combattere (Art. 4) ed epizoozie da sorvegliare (Art. 5).
- Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo): elenca le misure (di sorveglianza e di lotta) da adottare contro gli organismi nocivi per la foresta, siano essi autoctoni o esotici (Art. 27a).
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV): ha lo scopo di prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (tra cui gli organismi da quarantena), stabilendo obblighi di sorveglianza, segnalazione e lotta.
Organismi di quarantena
Alcune specie particolarmente pericolose sono classificate come organismi di quarantena e sono soggette a severe misure normative per quanto riguarda la loro introduzione e diffusione sul territorio svizzero.